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Mariangela Pala 8 gennaio 2016
Porto Torres: al Cips solo 433mila euro da Abbanoa
La sezione di Sassari della Corte d’Appello ha accolto la richiesta di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado che riconosceva al Consorzio industiale 5,5 milioni di euro per il servizio di depurazione e smaltimento delle acque reflue del comune di Porto Torres


PORTO TORRES - E’ di 433mila invece di 5,5 milioni di euro l’importo dovuto da Abbanoa al Consorzio industriale provinciale di Sassari. Lo ha stabilito la sezione della Corte d’Appello di Sassari che ha accolto la richiesta di sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado che riconosceva al Cips una somma ben dieci volte superiore per il servizio di depurazione e smaltimento delle acque reflue del comune di Porto Torres fornito dal Consorzio ex Asi tra il 2010 e il 2013.

Per questo il giudice civile Silvio Lampus aveva rigettato l’opposizione di Abbanoa contro i due decreti ingiuntivi chiesti e ottenuti dal Consorzio tutelato dall’avvocato Stefania Spanu. Tali decreti ingiuntivi erano stati emessi perché il gestore unico non avrebbe proceduto al pagamento delle fatture emesse negli anni tra il 2010 e il 2013 dal Consorzio industriale (che dispone di un proprio depuratore cui è collegato il collettore che raccoglie le acque destinate alla depurazione della città di Porto Torres). Abbanoa aveva giudicato la sentenza di primo grado «ingiusta e senza fondamento» e aveva immediatamente presentato ricorso in Appello.

Ora la Corte d’appello ha emesso un’ordinanza che sospende l’efficacia esecutiva della sentenza in primo grado, ad eccezione dell’importo di 433.028,85 euro che la società Abbanoa ha riconosciuto di dover corrispondere, non contraria «nel riconoscere al Consorzio un corrispettivo per il servizio di depurazione, ma agli importi illegittimamente determinati». La normativa prevede, infatti, che venga girato esclusivamente quanto riscosso dagli utenti per il servizio: ossia la quota relativa alla depurazione presente nelle fatture.

Lo prevede il decreto legislativo 152/2006 – articolo 156: “La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati”.
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