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Porto Torres 24notiziesardegnaOpinioniTurismoSi ai veri campeggi, no alle lottizzazioni mascherate
Stefano Deliperi* 8 giugno 2018
L'opinione di Stefano Deliperi*
Si ai veri campeggi, no alle lottizzazioni mascherate


Il Tribunale di Sassari, con sentenza pronunciata in dispositivo il 5 giugno 2018, ha ritenuto lecite le “case mobili” del campeggio Il Porticciolo di Alghero, respingendo l’ipotesi accusatoria che qualificava come “lottizzazione abusiva” le strutture realizzate senza titoli abilitativi e autorizzazioni ambientali. La vicenda processuale iniziò alcuni anni fa con le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari e del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, che portarono al sequestro preventivo di parte dell’area del campeggio e di una ventina di “case mobili” disposto con ordinanza del Tribunale del riesame di Sassari n. 52-53/14 del 13 ottobre 2014, confermata da sentenza Cass. pen., Sez. III, 7 aprile 2015, n. 45906.

La Corte di cassazione osservò, infatti, che “elemento indispensabile ai fini della sussistenza del reato, laddove la condotta sia caratterizzata dalla installazione di strutture leggere adibite al turismo, è la destinazione di dette strutture alla soddisfazione di un'esigenza abitativa non transeunte ma tendenzialmente stabile; di ciò sono, fra gli altri possibilmente individuabili, inequivocabili indici sintomatici: il posizionamento delle singole strutture abitative su piazzole di cemento realizzate in numero considerevole a tale specifico fine e lo stabile, e non temporaneo, collegamento di quelle con le reti dei servizi primari e secondari (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 settembre 2013, n. 37572); la installazione di roulottes intrasportabili, ad esempio perché private degli elementi rotabili, nonché di piazzole dotate di cucine, servizi igienici o lavatoi (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 luglio 2013, n. 29731) nonché l'esistenza di una pavimentazione e di altre opere permanenti a corredo e servizio delle singole piazzole di sosta (Corte di cassazione, Sezione III penale, 8 ottobre 2013, n. 41479); si tratta, infatti, di elementi caratteristici della destinazione delle installazioni ad una forma residenziale di utilizzo e non ad un soggiorno occasionale finalizzato allo scopo turistico”.

La motivazione della sentenza del Tribunale di Sassari non è stata ancora depositata, quindi qualsiasi interpretazione appare azzardata, compresa quella della Faita FederCamping, che ritiene sdoganato di fatto ogni campeggio, quale che sia. Sicuramente costituisce un pressante pericolo per la salvaguardia delle coste il recente art. 15 della legge regionale Sardegna 28 luglio 2017, n. 17 sul turismo, che consente nei “campeggi” di predisporre “tende, caravan, autocaravan, mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura”.

Così la radicale modifica permanente delle coste può giungere a due passi dal mare, come nel caso del campeggio Isola dei Gabbiani, lungo la costa di Palau. Oppure può esser già a prima vista qualificata uno scempio ambientale, come nel caso dei campeggi abusivi di Porto Conte (Alghero). Tuttavia, in realtà il quadro normativo vigente non è così permissivo come sembrerebbe a prima vista. Il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. (testo unico dell’edilizia), all’art. 3 (L), comma 1°, lettera e.5, così definisce tali interventi di “nuova costruzione”. “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti” (così modificato dall’art. 41, comma 4°, del decreto-legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013).

In seguito, l’art. 41, comma 4°, della legge n. 98/2013 ha modificato ancora il concetto di “nuova costruzione”, poi integrato con l’art. 10 ter della legge n. 80/2014, ma è intervenuta la sentenza Corte costituzionale n. 189 del 24 luglio 2015, che ne ha dichiarato l’illegittimità per lesione delle competenze regionali in tema di turismo. Anche i posizionamenti di “case mobili” sono considerati interventi di “nuova costruzione”, qualora “non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), soprattutto se allacciati alle reti di urbanizzazione (fognature, elettricità, gas, ecc.) e sono soggetti in via generale al preventivo rilascio del permesso di costruire (D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.), nonché dell’autorizzazione paesaggistica secondo giurisprudenza costante (vds. Cass. pen., sez. III, 27 maggio 2009, n. 22054, ma anche Corte cost., 27 giugno 2008, n. 232).

Non solo. Secondo la giurisprudenza costante (vds. Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2013, n. 10235, Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2012, n. 4850), per essere legittima la natura precaria di un’opera dev’essere connessa a un uso effettivamente limitato nel tempo – non superiore a 90 giorni – e per fini legati a un utilizzo contingente, dovendosi poi provvedere a un’effettiva sollecita rimozione. Non è sufficiente la presenza dei requisiti dell’amovibilità e della temporaneità: è necessario valutare l’aspetto della permanenza nel tempo, anche in assenza del requisito dell’immobilizzazione al suolo e della presenza di collegamenti a eventuali sottoservizi (fognature, energia elettrica, gas, ecc.). Ci sono, però, regioni che hanno, nel corso degli anni, è stata adottata una disciplina delle “case mobili” non proprio in linea con il quadro normativo nazionale di tutela del paesaggio e governo del territorio, come per esempio la Regione Veneto e la Regione Toscana. In particolare, la Regione Toscana sembra proprio essersi mossa con estrema disinvoltura.

La normativa regionale toscana, infatti, presenta elementi di dubbia legittimità in materia, quando dispone (art. 29, comma 2°, della legge regionale Toscana n. 42/2000) che “è consentita in non più del 40 per cento delle piazzole l’installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento”, legando il requisito della temporaneità alla permanenza del campeggio/struttura ricettiva. Recentemente è intervenuta nuovamente la Suprema Corte di cassazione che ha ribadito, con la sentenza Sez. III, 13 ottobre 2015, n. 41067, la necessità di autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche con un’unica eccezione: “la contestuale sussistenza dei requisiti indicati e, segnatamente, la collocazione all’interno di una struttura ricettiva all’aperto, il temporaneo ancoraggio al suolo, l’autorizzazione alla conduzione dell’esercizio da effettuarsi in conformità della normativa regionale di settore e la destinazione alla sosta ed al soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti”. Si ai “veri” campeggi, no alle “lottizzazioni” mascherate, insomma.

*Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
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